martedì 12 ottobre 2004

statuto

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “TUTTI I GIORNI” Onlus


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, sede e durata
E’ costituita l’ Associazione di volontariato denominata “TUTTI I GIORNI “Onlus che in seguito sarà detta l’ Associazione. con sede in MONTEGIORGIO.
L’ Associazione è retta dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della L.266/91, della L.regionale 48/1995, dei principi generali dell’ ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale e delle altre vigenti norme di legge in materia.
La qualificazione di “Associazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.
I contenuti e la struttura dell’ Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Carattere dell’associazione
L’associazione è apartitica, svolge attività di volontariato avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei suoi soci e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3 – Scopi ed oggetto dell’associazione
L’ Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale persegue i seguenti scopi:
promuovere attività di sensibilizzazione alle problematiche delle povertà nel mondo e dell’aiuto alle categorie disagiate
promuovere iniziative culturali per la conoscenza delle situazioni di povertà economica e sottosviluppo culturale esistenti nel mondo.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
fondare, gestire, finanziare e incrementare istituti di ricezione, educazione, istruzione, formazione professionale;
promuovere attività di raccolta fondi
svolgere ogni e qualsiasi attività che si reputa utile per il raggiungimento delle finalità statutarie;
devolvere fondi a centri di assistenza e sostegno volontario che operano secondo i principi dello statuto.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi della L. 266/91.

TITOLO II – I SOCI

Art.4 – Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti o non in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità statutarie dell' associazione e si impegnano a realizzarle fornendo un contributo economico, di lavoro o di idee.L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. All’Associazione possono aderire tutti coloro che ne condividano gli scopi istituzionali.

Art.5 – Diritti ed ammissione dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità e l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Conferisce altresì il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

Art. 6 – Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi
per recesso da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno.
per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
per delibera di espulsione;
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
Art. 8 – Sanzioni disciplinariAl socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
Onorari
Benemeriti
Ordinari
a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all’affermazione dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale o mensile stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

TITOLO III – GLI ORGANI
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
l’assemblea generale dei soci;
il consiglio direttivo;
il collegio dei probiviri;
il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Art. 10 – Partecipazione all’assemblea.L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci all’associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 11 - Convocazione dell’assembleaLa convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei voti espressi. Lo scioglimento dell’associazione, in sede di assemblea straordinaria, è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale.Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.

Art. 14 – Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione e sulla relativa liquidazione e devoluzione del patrimonio;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.

Art. 15 – Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria..Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica anni.Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 16 – Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione e ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. In particolare ha il compito di:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
dare esecuzione alle delibere assembleari;
deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni;
deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
redigere l’eventuale regolamento interno;
procedere all’assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione;
irrogare le sanzioni disciplinari
predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
procedere a tutti i gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
convocare l'assemblea;
Art. 17 – Riunioni del Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni consiliari, ferma restando la pubblicità delle delibere assunte.Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci e, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. I Presidenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 18 – Compiti del Presidente
Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 19 – Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere revocati dall’Assemblea per gravi motivi.I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.I Revisori dei conti possono essere invitati alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.Esso ha il compito di:
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;
Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo;I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.L’incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri può altresì sottoporre all’assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.
Art. 21 - Segretario dell’Associazione Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
Art. 22 - Il Tesoriere-EconomoIl Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

TITOLO IV – PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO
Art. 23 - Patrimonio dell’Associazione Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 24 - Entrate dell’associazioneLe entrate dell’associazione sono costituite:
Fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori;
dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
da versamenti volontari degli associati e di privati cittadini non soci;
da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito, di istituzioni pubbliche e private, di organismi internazionali e di altri enti in genere finalizzati o meno al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
da donazioni e lasciti;
da contributi di imprese e privati;
da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.
da corrispettivi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie.
Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere gli atti necessari per la stipula.
Art. 25 - Destinazione del patrimonio socialeAll’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 26 - Durata del periodo di contribuzioneI contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 27 - Diritti dei soci al patrimonio socialeL’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 28 - Esercizio socialeL’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio.Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea .I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, il termine di cui sopra, entro il quale approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, può essere prorogatoi di due mesi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 - Scioglimento e liquidazione dell’associazione In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 30 – Risoluzione delle controversie
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo , alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

Art. 31 - RinvioPer tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano , con particolare riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.